ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"SANTA MARIA GORETTI"
L'anno 2007 (duemilasette) oggi 5 GIUGNO in Nettuno (RM), Piazzale San Rocco snc, presso il Santuario di N.S. delle Grazie, alle ore 18,00, si sono riuniti:
- Sig. Roberto Porcari, nato a Nettuno (RM) il 18/03/1964;
- Padre Carlo - Angelo Fioravanti nato a Sorano (GR) il 28/09/1936;
- Padre Giovanni Alberti, nato a Talentano (VT) il 28/08/1946;
- Sig. Gianfranco Rabini, nato a Nettuno (RM) il 23/01/1949;
- dott. Giulio Verdolino, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 08/11/1967;
- dott. Monti Vincenzo, nato a Nettuno (RM) il 01/05/1951;
i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire una Associazione denominata "SANTA MARIA GORETTI", retta dallo Statuto che, formato da numero 23 articoli, si allega al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.
L'Associazione ha le seguenti finalità:
a) La raccolta di fondi da destinare alla promozione del culto di Santa Maria Goretti e dei luoghi in cui visse o ove vengono custodite le sue reliquie, attraverso ogni forma pubblicitaria, di marketing anche turistico e organizzazione di solenni festeggiamenti sia religiosi che civili.
b) Il ricavato sub a) epurato dalle spese organizzative verrà destinato alla fine di ogni anno solare ad iniziative di carattere sociale/assistenziale quali: assistenza agli indigenti di qualsiasi razza o credo sia in Italia che all'estero, acquisto di macchinati medico scientifici da destinare a centri sanitari, beneficenza.
I Signori, riuniti in assemblea nominano, in deroga alle norme statutarie, il primo Consiglio Direttivo, per il primo triennio nelle persone di:
1) Sig. Roberto Porcari - PRESIDENTE;
2) Padre Carlo -Angelo Fioravanti - PRESIDENTE ONORARIO;
3) dott. Giulio Verdolino - VICE PRESIDENTE;
4) Sig. Gianfranco Rabini - SEGRETARIO;
5) Padre Giovanni Alberti - SOCIO FONDATORE.
I suddetti dichiarano espressamente di accettare.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2007.
Il Consiglio autorizza il Vice Presidente a compiere tutte le pratiche amministrative e fiscali di slart-up necessarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui costituita Organizzazione.
Alle ore 19,00, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il presente atto, composto di nr.2 pagine, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Santa Maria Goretti"
TITOLO 1 °
ARTICOLO 1 - Denominazione
E' costituita l'associazione senza fini di lucro, socio culturale e di volontariato denominata: "Santa Maria Goretti "
ARTICOLO 2 - Sede
L'associazione ha sede in Nettuno (RM) , in Piazzale San Rocco snc, interno Santuario N.S. delle Grazie.
L'associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche in altre località.
ARTICOLO 3- Scopo
L'associazione ha come scopo:
a) La raccolta di fondi da destinare alla promozione del culto di Santa Maria Goretti e dei luoghi in cui visse o ove vengono custodite le sue reliquie, attraverso ogni forma pubblicitaria, di marketing anche turistico e organizzazione di solenni festeggiamenti sia religiosi che civili.
b) Il ricavato sub a) epuralo dalle spese organizzative verrà destinato alla fine di ogni anno solare ad iniziative di carattere sociale/assistenziale quali: assistenza agli indigenti di qualsiasi razza o credo sia in Italia che all'estero, acquisto di macchinari medico scientifici da destinare a centri sanitari, beneficenza.
c) Per gli scopi sub a) e b) l'Associazione si potrà avvalere anche di Enti e soggetti esterni. L'Associazione, inoltre, sarà disponibile a convenzionarsi o a gestire per conto terzi e/o in congiunzione con Enti Pubblici, Agenzie di servizi ed altre Associazioni, dei progetti o inizialive in linea con il suo scopo associativo.
ARTICOLO 4 - Solidarietà sociale
L'Associazione non ha scopi di lucro ed ha fine esclusivo di solidarietà sociale.
TITOLO II ° ARTICOLO 5 - Dei Soci
Possono essere associati le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura che si propongono gli scopi dell'Associazione e che aderiscono agli scopi associativi.
Le persone giuridiche e gli enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'associazione, a mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.
ARTICOLO 6 - Categorie di associati
L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:
soci fondatori, soci attivi e soci sostenitori.
a) Soci Fondatori:
Sono Soci Fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.
b) Soci Attivi:
Sono Soci Attivi gli associati che, compiuti i doveri di Stato e quelli civili, si pongono a gratuita disposizione della comunità, impegnando le proprie capacità, i mezzi posseduti, il proprio tempo, per contribuire attivamente allo scopo associativo.
Essi partecipano concretamente e continuativamente alle attività dell'Associazione,
c) Soci Sostenitori:
Sono Sostenitori i terzi che, condividendone lo spirito e le finalità, sostengono l'associazione con apporti di tipo materiale od intellettuale.
ARTICOLO 7 - Delle spese e degli utili. La partecipazione dell'assodante è del tutto spontanea e gratuita.
E' esclusa in ogni caso ogni ripartizione tra gli associati di utili e del patrimonio dell'associazione.
L'associato può aver diritto al solo rimborso delle spese sostenute nelle attività associative, documentandole debitamente, nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 - Dell'adesione e delle quote.
Le domande di associazione devono essere rivolte al consiglio direttivo che redigerà un regolamento in base al quale deciderà l'accoglimento e, anno in anno, definirà la categoria alla quale il socio farà parte.
Gli associati dovranno annualmente versare la quota partecipativa nella misura determinata dal consiglio direttivo. La quota partecipativa dovr à concorrere a finanziare le attività in programmazione e quindi dovrà essere determinata in base ad esse.
ARTICOLO 9 - Esclusioni e recessi.
La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, o in caso di persone fisiche, per decesso.
L'associato che intenda recedere dall'associazione deve comunicarlo al Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La data di recesso sarà quella di ricevimento della raccomandata stessa.
L'aderente all'associazione può essere escluso dall'Associazione per:
a) inosservanza delle norme statutarie o delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi o per gravi contravvenzioni dei doveri stabiliti dallo statuto
b) per incompatibilità tra il comportamento dell'assodante e gli ideali dell'associazione
c) nel caso che l'associato, senza dare giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della
quota associativa.
L'associato da escludere verrà comunque avvertito affinchè possa presentare controdeduzioni a suo favore o difesa. La decisione di esclusione avverrà tramite delibera e voto della maggioranza presente in seduta straordinaria dell'assemblea dei soci.
TITOLO III°
ARTICOLO 1O - Degli Organi dell'associazione.
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario.
ARTICOLO 11 - Assemblea Generale degli Associati.
L'assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'associazione ed è presieduta dal Presidente.
Si riunisce una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal presidente o su richiesta al presidente da almeno un terzo dei soci aderenti.
E' convocata dal presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.;
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della meta più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La deliberazione di modifica dello statuto, dell'esclusione di un associato, dello scioglimento o di inevitabili decisioni urgenti (in seduta straordinaria) avviene a maggioranza di voti dei componenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione e a disposizione di ogni aderente.
L'assemblea elegge tra i suoi componenti il presidente, il consiglio direttivo, il segretario od altra carica amministrativa necessaria al suo regolare funzionamento. Le elezioni avvengono a maggioranza degli aderenti presenti.
L'assemblea, con la maggioranza può revocare il presidente, o il consiglio amministrativo o le altre cariche con il voto della maggioranza degli aderenti presenti.
L'assemblea è convocata dal presidente un mese prima della scadenza della sua carica per eleggere un nuovo presidente.
L'assemblea delibera sulle modifiche dello statuto, sulla relazione economica ed annuale ed il bilancio e sulla relazione associativa approntata dal consiglio direttivo e ne formula le direttive generali.
L'associato pu ò farsi rappresentare in assemblea da un altro associato aderente mediante delega scritta.
ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo.
E'composto da un numero di membri che va da tre a sette, che resteranno in carica per anni tre e potranno essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge al suo interno il Vice Presidente ed un Segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni;
- si riunisce di regola almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri;
- predispone anno per anno, come dall'articolo 8) un registro nel quale verranno elencati gli associati.
- delibera sull'esclusione dei Soci Attivi;
- delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, che non sia, per Legge o per Statuto, tassativamente di competenza di altri organi dell'associazione;
- attribuisce, qualora lo ritenga opportuno con deliberazione motivata, al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, particolari poteri per il compimento di determinate attività;
- amministra il patrimonio per l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- redige la relazione economica annuale ed il bilancio, dai quali devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- cura l'attuazione dei programmi di attività e delle direttive generali deliberate dall'assemblea dei soci;
- propone eventuali iniziative di intervento, suggerisce modifiche, verifica l'attività e redige la relazione associativa annuale;
- propone all'assemblea generale degli associati eventuali modifiche dello Statuto;
- determina l'ammontare annuo della quota partecipativa;
- redige i regolamenti interni da sottoporre all'assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente mediante avviso da esporre nella sede dell'Associazione, lettera semplice o telegramma, da inviare ai membri almeno dieci giorni prima in caso di urgenza, tre giorni prima della data fissata er la riunione e deve intendersi regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati membri.
E' presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età, fra quelli presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.
ARTICOLO 13 - II Presidente del Consiglio Direttivo.
a) Rappresenta legalmente l'associazione in ogni sede, essendo allo stesso attribuito il potere di firma;
b) convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo;
c) nomina il Vice Presidente o i Vice Presidenti e delega ad esso/i eventuali funzioni;
d) in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.
ARTICOLO 14 - II Segretario.
Ha il compito di curare l'aggiornamento dei registri, della contabilità e di predisporre il resoconto per il bilancio o per il conto economico. Ad anch'esso è attribuito il potere di firma. Ha funzioni di tesoriere.
ARTICOLO 15 - Gratuità delle prestazioni.
La Partecipazione al Consiglio Direttivo o l'attività svolta dagli organi associativi è del tutto gratuita. Eventuale rimborso delle spese sostenute nelle attività associative potrà essere erogato nella misura e nei modi previsti dall'articolo 7) per ogni altro associato.
TITOLO IV° ARTICOLO 16 - Proventi.
I proventi con i quali l'associazione provvede alla propria attività sono:
a) le quote associative;
b) i contributi di enti o privati;
c) le eventuali donazioni libere, lasciti o eredità;
d) i proventi di iniziative permanenti od eccezionali.
ARTICOLO 17-Della documentazione amministrativa e contabile.
I contributi e le erogazioni liberali in denaro sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie e con i principi della legge 266\91.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.
I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali a decorrere dal gennaio di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato esecutivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative all'anno trascorso.
I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono controllati dai revisori dei conti nominati dall'assemblea.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
TITOLO V° ARTICOLO 18 - Dipendenti e collaboratori esterni.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
I dipendenti o collaboratori di lavoro autonomo e gli aderenti attivamente coinvolti nello svolgimento delle attività dell'associazione sono ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.
ARTICOLO 19 - Scioglimento.
Lo scioglimento dell'associazione sarà deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei voti, che prowederà alla nomina dei liquidatori e determinerà a quali altre organizzazioni di volontariato o ONLUS, con finalità simili alla presente, destinare i beni che residuano dalla liquidazione.
ARTICOLO 20 - Controversie interne.
Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno con esclusione di ogni giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, nominati volta per volta rispettivamente dalle due parti e presieduta da un terzo nominato dai due arbitri.
ARTICOLO 21 - Responsabilità.
L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
ARTICOLO 22 - Norma transitoria.
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.
ARTICOLO 23 - Norma finale.
A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio, gli associati (Fondatori) nominano:
1) Sig. Roberto Porcari - PRESIDENTE; ;
2) Padre Carlo - Angelo Fioravanti - PRESIDENTE ONORARIO;
3) dott. Giulio Verdolino - VICE PRESIDENTE;
4) Sig. Gianfranco Rabini - SEGRETARIO;
5) Padre Giovanni Alberti - SOCIO FORATORE.
Fatto, letto, chiuso e firmato per accettazione in data 5 giugno 2007 in Nettuno (RM) -. il presente statuto si compone di nr.23 articoli e nr. 10 pagine. |